Art. 57
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Le disposizioni del presente titolo si applicano al personale degli istituti di istruzione contemplati nell'art. 11, quando detti istituti non abbiano assunta la obbligazione di far contribuire tutto il personale al Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato.
Testo vigente dal 2 settembre 1941 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva