Art. 57

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Le disposizioni del presente titolo si applicano al personale degli istituti di istruzione contemplati nell'art. 11, quando detti istituti non abbiano assunta la obbligazione di far contribuire tutto il personale al Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato.

Testo vigente dal 2 settembre 1941 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1941-06-05;874~art57 · fonte su Normattiva