Art. 58

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Le norme di cui agli articoli 52, 53, 55 e 56 sono estese:, in quanto applicabili, ai ferrovieri dipendenti dallo Stato ed agli operai dello Stato che non godono di un assegno fisso e continuativo, purche' la cessione sia fatta a societa' mutue cooperative di credito o di consumo costituite nella rispettiva categoria.

Testo vigente dal 2 settembre 1941 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1941-06-05;874~art58 · fonte su Normattiva