Art. 58
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Le norme di cui agli articoli 52, 53, 55 e 56 sono estese:, in quanto applicabili, ai ferrovieri dipendenti dallo Stato ed agli operai dello Stato che non godono di un assegno fisso e continuativo, purche' la cessione sia fatta a societa' mutue cooperative di credito o di consumo costituite nella rispettiva categoria.
Testo vigente dal 2 settembre 1941 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva