Art. 59

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[1]Gli impiegati e salariati e i pensionati delle pubbliche amministrazioni indicate nell'art. 1 hanno facolta' di rilasciare delega, fino alla meta' dello stipendio o salario o della pensione, per il pagamento delle quote del prezzo o della pigione afferenti ad alloggi popolari od economici costruiti dagli enti o dalle societa' di cui agli articoli 16 e 22 del testo unico delle disposizioni sulla edilizia popolare ed economica approvato con Regio decreto 28 aprile 1938-XVI, n. 1165.

[2]La delegazione sullo stipendio o salario si riversa sulla pensione fino ad estinzione del debito.

[3]La delegazione puo' essere fatta a favore degli istituti finanziatori e degli enti o societa' mutuanti, nonche' degli istituti di assicurazione per il pagamento dei premi quando con la polizza si sia ottenuto un mutuo destinato al pagamento del prezzo dell'alloggio.

Testo vigente dal 2 settembre 1941 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-06-05;874~art59 · fonte su Normattiva