Art. 60
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[1]Le deleghe di cui al precedente articolo rilasciate da impiegati e salariati o pensionati delle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo sono notificate all'Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato, in persona dell'Ispettore generale capo dell'ufficio, che ne da' comunicazione alle amministrazioni interessate, con le occorrenti istruzioni per la osservanza della legge.
[2]Le deleghe rilasciate dai dipendenti dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato sono notificate all'amministrazione medesima, nella persona del Direttore generale.
[3]Le deleghe rilasciate da dipendenti di altre amministrazioni od imprese pubbliche sono notificate ai capi delle amministrazioni od imprese medesime.
Testo vigente dal 2 settembre 1941 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva