Art. 62

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[1]Quando i soci di societa' cooperative per la costruzione e l'acquisto di case popolari od economiche finanziate dalla Cassa depositi e prestiti si rendono morosi nel versamento delle mensilita' di ammortamento dei mutui, dello quote di manutenzione dei fabbricati e dell'importo dovuto per spese generali, la Cassa e' autorizzata a promuovere, con semplice richiesta alle singole amministrazioni, la ritenuta di ufficio sugli stipendi, salari, pensioni, assegni nonche' sugli eventuali compensi o indennita' straordinarie di qualunque specie.

[2]La ritenuta concorre con eventuali precedenti vincoli e puo' superare la meta' degli emolumenti suindicati.

[3]Qualora l'assegnatario si sia reso moroso per due o piu' volte nel pagamento di quote di ammortamento e relativi accessori, la ritenuta puo' essere praticata in modo continuativo.

[4]Quando si tratta d'impiegati, salariati o pensionati dello Stato, la Cassa depositi e prestiti da' comunicazione all'Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato, della richiesta di ritenute rivolta alle singole amministrazioni.

Testo vigente dal 2 settembre 1941 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-06-05;874~art62 · fonte su Normattiva