Art. 64

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[1]La quota di stipendio, salario, o pensione delegata per pigione o prezzo di case popolari od economiche continua ad essere trattenuta nella misura stabilita anche nel caso di riduzione dell'emolumento, sempre che questa non ecceda il terzo dell'emolumento stesso.

[2]In caso diverso la quota delegata e' trattenuta fino al limite della meta' dello stipendio, salario o pensione ridotti, salva all'ente creditore ogni azione su altri beni del debitore, per il ricupero delle parti di quote non percette.

[3]Nei casi contemplati dagli art. 62 e 63 la trattenuta, continua ad essere operata nella misura stabilita, qualunque riduzione abbia subito l'emolumento.

Testo vigente dal 2 settembre 1941 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-06-05;874~art64 · fonte su Normattiva