Art. 64
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[1]La quota di stipendio, salario, o pensione delegata per pigione o prezzo di case popolari od economiche continua ad essere trattenuta nella misura stabilita anche nel caso di riduzione dell'emolumento, sempre che questa non ecceda il terzo dell'emolumento stesso.
[2]In caso diverso la quota delegata e' trattenuta fino al limite della meta' dello stipendio, salario o pensione ridotti, salva all'ente creditore ogni azione su altri beni del debitore, per il ricupero delle parti di quote non percette.
Testo vigente dal 2 settembre 1941 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva