Art. 65
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Sono inefficaci, rispetto allo Stato e agli altri enti debitori degli stipendi o salari e delle pensioni, i sequestri, i pignoramenti e le alienazioni delle quote di detti assegni delegate o soggette a ritenuta per pagamento di prezzo, pigione o canone d'uso degli alloggi di cui al presente titolo.
Testo vigente dal 2 settembre 1941 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva