Art. 66
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 2 settembre 1941 al 10 febbraio 2011. Leggi il testo vigente →
In uno stesso atto non puo' essere stipulata la cessione di quote di stipendio o di salario se non da parte, di un solo cedente in favore di un solo istituto cessionario.
Testo vigente dal 2 settembre 1941 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva