Art. 67

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[1]Quando preesistono sequestri o pignoramenti, la cessione non puo' essere fatta se non limitatamente alla differenza tra i due quinti dello stipendio o di salario valutati al netto delle ritenute e la quota colpita da sequestri o pignoramenti.

[2]Qualora i sequestri o i pignoramenti abbiano luogo dopo una cessione perfezionata e debitamente notificata, non si puo' sequestrare o pignorare se non la differenza fra la meta' dello stipendio o salario valutati al netto di ritenuto e la quota ceduta.

Testo vigente dal 2 settembre 1941 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1941-06-05;874~art67 · fonte su Normattiva