Art. 67
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 2 settembre 1941 al 10 febbraio 2011. Leggi il testo vigente →
[1]Quando preesistono sequestri o pignoramenti, la cessione non puo' essere fatta se non limitatamente alla differenza tra i due quinti dello stipendio o di salario valutati al netto delle ritenute e la quota colpita da sequestri o pignoramenti.
[2]Qualora i sequestri o i pignoramenti abbiano luogo dopo una cessione perfezionata e debitamente notificata, non si puo' sequestrare o pignorare se non la differenza fra la meta' dello stipendio o salario valutati al netto di ritenuto e la quota ceduta.
Testo vigente dal 2 settembre 1941 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva