Art. 68
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[1]Quando preesistono sequestri o pignoramenti, la delegazione sullo stipendio, salario o pensione a norma dell'art. 59 e la ritenuta a norma dell'art. 61 sono consentite soltanto sulla differenza fra la meta' dello stipendio, salario, o pensione valutati al netto di ritenute e le somme precedentemente vincolate.
[2]La limitazione di cui al precedente comma non si applica alle ritenute disposte a norma degli articoli 62 e 63.
[3]Quando preesiste delegazione o ritenuta, i sequestri e i pignoramenti non possono colpire se non l'eventuale differenza fra la meta' dello stipendio, salario o pensione valutati al netto di ritenute e l'importo della delegazione o ritenuta.
Testo vigente dal 2 settembre 1941 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva