Art. 69
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[1]Nel caso di concorso di cessione e delegazione, non puo' superarsi il limite della meta' dello stipendio o salario se non quando l'amministrazione dalla quale l'impiegato o salariato dipende ne riconosca la necessita' e dia il suo assenso.
[2]Per i pensionati l'assenso e' dato dall'amministrazione alla quale fa carico la pensione.
Testo vigente dal 2 settembre 1941 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva