Art. 7

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[1]La facolta' di contrarre prestiti di cui al precedente articolo non puo' essere esercitata da chi non abbia compiuto quattro anni di servizio effettivo nel rapporto di impiego o di lavoro, valido ai fini del trattamento di quiescenza.

[2]Il limite di quattro anni e' ridotto ad anni due, per gli impiegati e salariati ex combattenti della guerra italo-austriaca, 1915-1918, ai quali sia stato riconosciuto il diritto alla polizza di assicurazione dei combattenti ((nonche' per gli impiegati e salariati ex combattenti della guerra di liberazione e per coloro che abbiano ottenuto il riconoscimento della qualifica di partigiano ai sensi, del decreto legislativo Luogotenenziale 21 agosto 1945, n 518)).

[3]((Il limite di quattro anni e' ridotto a due anni anche per gli impiegati e salariati che risultino invalidi, mutilati o feriti di guerra oppure decorati al valor militare)).

Testo vigente dal 9 aprile 1946 al 27 dicembre 1947 · versione 1 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1941-06-05;874~art7 · fonte su Normattiva