Art. 71

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Le disposizioni del titolo II si applicano anche al personale daziario passato dalle cessate gestioni statali di Roma, Napoli, Palermo e Venezia al Governatorato di Roma ed ai tre comuni suindicati, fino a che detto personale rimanga alle dipendenze degli enti medesimi, addetto al servizio delle imposte di consumo.

Testo vigente dal 2 settembre 1941 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-06-05;874~art71 · fonte su Normattiva