Art. 73

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[1]Gl'impiegati e salariati che, alla data di entrata in vigore del R. decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1556, avevano raggiunto i 65 anni di eta' se impiegati, 60 se salariati e 55 anni se salariate, hanno diritto di ottenere, all'atto della cessazione dal servizio, il rimborso senza interessi dei contributi rilasciati a favore del Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato, sempre che durante la loro carriera non abbiano contratto alcuna cessione di quote di stipendio o salario.

[2]Nel caso che l'impiegato o salariato cessi dal servizio per causa di morte il diritto al rimborso spetta agli eredi.

[3]L'azione per il rimborso si prescrive in due anni dalla data di cessazione dal servizio.

Testo vigente dal 2 settembre 1941 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1941-06-05;874~art73 · fonte su Normattiva