Art. 74
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[2]Per la graduale estinzione del residuo debito del Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato verso la Cassa depositi e prestiti, ai sensi dell'art. 7 terzo e quarto comma del Regio decreto-legge 30 maggio 1920, n. 1934 e degli articoli 1 e 2 del Regio decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2133, e' aperto presso la Cassa medesima un conto corrente fruttifero al saggio del tre per cento, al quale il Fondo versa, entro il primo semestre di ogni anno solare, una annualita' di dieci milioni di lire fino ad estinzione del debito.
[3]Il conteggio degli interessi attivi e passivi e la determinazione del debito residuo hanno luogo alla fine di ogni anno solare.
[4]Per la graduale estinzione del residuo debito verso il Tesoro dello Stato, in dipendenza della sovvenzione di cui all'art. 1 del Regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 1199, il Fondo versa, alla fine di ogni esercizio finanziario, una annualita' di tre milioni di lire comprensiva, in conformita' del piano di ammortamento, di capitale e di interessi al saggio del tre per cento, con imputazione a due appositi capitoli del bilancio dell'entrata dello Stato istituiti in ogni esercizio, rispettivamente per la quota capitale e per la quota interessi di detta annualita'.
[5]Visto, d'ordine di Sua Maesta' il Re d'Italia e di Albania
[6]Imperatore d'Etiopia
[7]Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo
[8]Ministro per l'interno
[9]MUSSOLINI
[10]Il Ministro per le finanze
[11]Di Revel
[12]Il Ministro per la grazia e giustizia
[13]Grandi
[14]Il Ministro per le corporazioni
[15]Ricci
[16]Il Ministro per i lavori pubblici
[17]Gorla
Testo vigente dal 2 settembre 1941 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva