Art. 8

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 2 settembre 1941 al 10 febbraio 2011. Leggi il testo vigente →

Si considerano impiegati militari ai sensi dell'art. 6:

  • a)gli ufficiali in servizio permanente effettivo del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica, dei Reali carabinieri, della Regia guardia di finanza e degli altri corpi organizzati militarmente a servizio dello Stato; gli ufficiali invalidi o mutilati riassunti in servizio sedentario sono parificati agli ufficiali in servizio permanente effettivo;
  • b)i sottufficiali in servizio continuativo delle armi e dei corpi sopra indicati, aventi grado di maresciallo maggiore, maresciallo capo e maresciallo ordinario e parificati;
  • c)gli agenti di custodia degli stabilimenti di prevenzione e di pena aventi grado di comandante e di capo guardia di prima e seconda classe.

Testo vigente dal 2 settembre 1941 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1941-06-05;874~art8 · fonte su Normattiva