Art. 8
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Si considerano impiegati militari ai sensi dell'art. 6:
- a)gli ufficiali in servizio permanente effettivo del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica, dei Reali carabinieri, della Regia guardia di finanza e degli altri corpi organizzati militarmente a servizio dello Stato; gli ufficiali invalidi o mutilati riassunti in servizio sedentario sono parificati agli ufficiali in servizio permanente effettivo;
- b)i sottufficiali in servizio continuativo delle armi e dei corpi sopra indicati, aventi grado di maresciallo maggiore, maresciallo capo e maresciallo ordinario e parificati;
- c)gli agenti di custodia degli stabilimenti di prevenzione e di pena aventi grado di comandante e di capo guardia di prima e seconda classe.
Testo vigente dal 2 settembre 1941 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva