Art. 9
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Possono contrarre prestiti mediante cessione di quote di stipendi, nei limiti particolari che saranno appresso indicati, anche gli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica, dei Reali carabinieri, della Regia guardia di finanza e degli altri corpi organizzati militarmente a servizio dello Stato, i quali, avendo cessato di appartenere ai ruoli del servizio permanente effettivo, siano in posizioni speciali con trattamento economico ragguagliato allo stipendio e con diritto a computare anche il periodo di durata di tali posizioni nel servizio utile per il futuro assegno di riposo.
Testo vigente dal 2 settembre 1941 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva