Art. 4 (Allegato 3)
1. Estratti e copie di qualsiasi atto e documento richiesti nell'interesse dello Stato dai pubblici uffici, quando non ricorre l'ipotesi prevista dall'articolo 154 del presente testo unico.
Testo vigente dal 12 agosto 2025, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva