Art. 154
[1]Atti dei procedimenti giurisdizionali (articolo 17 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642)
[2]1. Nei procedimenti, compresi quelli esecutivi, innanzi all'autorita' giudiziaria ordinaria e alle giurisdizioni speciali l'imposta dovuta dalle amministrazioni dello Stato ovvero da persone o enti ammessi al beneficio del patrocinio a spese dello Stato e' prenotata a debito.
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