Art. 1
[1]Allegato
[2]TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE IN MATERIA DI IMPOSTA DI REGISTRO E DI ALTRI TRIBUTI INDIRETTI Art. 1. Oggetto dell'imposta (articolo 1 decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131)
[3]1. L'imposta di registro si applica, nella misura indicata nella tariffa, di cui all'allegato 1 al presente testo unico, agli atti soggetti a registrazione e a quelli volontariamente presentati per la registrazione.
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