Art. 1

[1]Allegato

[2]TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE IN MATERIA DI IMPOSTA DI REGISTRO E DI ALTRI TRIBUTI INDIRETTI Art. 1. Oggetto dell'imposta (articolo 1 decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131)

[3]1. L'imposta di registro si applica, nella misura indicata nella tariffa, di cui all'allegato 1 al presente testo unico, agli atti soggetti a registrazione e a quelli volontariamente presentati per la registrazione.

Testo vigente dal 12 agosto 2025, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-08-01;123~art1 · fonte su Normattiva