Art. 7
[1]Atti non soggetti a registrazione (articolo 7 decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131)
[2]1. Per gli atti indicati nella tabella, di cui all'allegato 1 al presente testo unico, non vi e' obbligo di chiedere la registrazione neanche in caso d'uso; se presentati per la registrazione, l'imposta e' dovuta in misura fissa. La disposizione si applica agli atti indicati nella medesima tabella, agli articoli 4, 5, 11 e 12, anche se autenticati o redatti in forma pubblica.
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