Art. 104

Altri beni (articolo 19 decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346) 1. La base imponibile, relativamente ai beni e ai diritti compresi nell'attivo ereditario diversi da quelli contemplati nell'articolo 95, comma 2, e negli articoli da 99 a 103 e' determinata assumendo il valore venale in comune commercio alla data di apertura della successione. 2. In caso di usufrutto o di uso si applicano le disposizioni dell'articolo 99, comma 1, lettere b) e c).

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