Art. 14
(Art. 20 D.P.R. n. 637/1972) Beni immobili e diritti reali immobiliari 1. La base imponibile, relativamente ai beni immobili compresi nell'attivo ereditario, e' determinata assumendo:
- a)per la piena proprieta', il valore venale in comune commercio alla data di apertura della successione;
- b)per la proprieta' gravata da diritti reali di godimento, la differenza tra il valore della piena proprieta' e quello del diritto da cui e' gravata;
- c)per i diritti di usufrutto, uso e abitazione, il valore determinato a norma dell'art. 17 sulla base di annualita' pari all'importo ottenuto moltiplicando il valore della piena proprieta' per il saggio legale d'interesse ((secondo i criteri ivi previsti;)); 50
- d)per il diritto dell'enfiteuta, il ventuplo del canone annuo ovvero, se maggiore, la differenza tra il valore della piena proprieta' e la somma dovuta per l'affrancazione; per il diritto del concedente la somma dovuta per l'affrancazione.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 18 settembre 2024, n. 139
50Il D.Lgs. 18 settembre 2024, n. 139 ha disposto (con l'art. 9, comma 3) che "Le disposizioni di cui al presente decreto hanno effetto a partire dal 1° gennaio 2025 e si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonche' alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data".
Testo vigente dal 3 ottobre 2024 al 1 gennaio 2027 · versione 52 su Normattiva