Art. 105
[1]Passivita' deducibili (articolo 20 decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346)
[2]1. Le passivita' deducibili sono costituite dai debiti del defunto esistenti alla data di apertura della successione e dalle spese mediche e funerarie indicate nell'articolo 109. 2. La deduzione e' ammessa alle condizioni e nei limiti di cui agli articoli da 106 a 109.
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