Art. 20
(Art. 12 D.P.R. n. 637/1972) Passivita' deducibili (( 1. Le passivita' deducibili sono costituite dai debiti del defunto esistenti alla data di apertura della successione e dalle spese mediche e funerarie indicate nell'articolo 24.)) 2. La deduzione e' ammessa alle condizioni e nei limiti di cui agli articoli da 21 a 24.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 30 dicembre 1991, n. 413
2La L. 30 dicembre 1991, n. 413, ha disposto (con l'art. 23, comma 4) che "Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano alle dichiarazioni presentate a partire dal 1° gennaio 1993."
Testo vigente dal 1 maggio 1994 al 1 gennaio 2027 · versione 5 su Normattiva