Art. 125
[1]Rimborso dell'imposta (articolo 42 decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346)
[2]1. Deve essere rimborsata, unitamente agli interessi e alle sanzioni eventualmente pagati, l'imposta:
- a)pagata indebitamente o risultante pagata in piu' a norma dell'articolo 123;
- b)relativa a beni e diritti riconosciuti appartenenti a terzi, con sentenza passata in giudicato, per causa anteriore all'apertura della successione a seguito di evizione o rivendicazione ovvero di nullita', annullamento, risoluzione, rescissione o revocazione dell'atto di acquisto;
- c)pagata in conseguenza di dichiarazione giudiziale di assenza o di morte presunta, quando lo scomparso fa ritorno o ne e' accertata l'esistenza;
- d)risultante pagata o pagata in piu' a seguito di sopravvenuto mutamento della devoluzione ereditaria;
- e)risultante pagata in piu' a seguito di accertamento, successivamente alla liquidazione, dell'esistenza di passivita' o della spettanza di riduzioni e detrazioni;
- f)risultante pagata in piu' a seguito della chiusura della liquidazione giudiziale a carico del debitore defunto dichiarata dopo la presentazione della dichiarazione della successione. 2. Il rimborso, salvo il disposto dell'articolo 123, commi 1 e 3, deve essere richiesto a pena di decadenza entro tre anni dal giorno del pagamento o, se posteriore, da quello in cui e' sorto il diritto alla restituzione. La domanda deve essere presentata all'ufficio competente, che deve rilasciarne ricevuta, ovvero essere spedita mediante plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento. 3. Dalla data di presentazione della domanda di rimborso decorrono gli interessi di mora di cui all'articolo 120, comma 2. 4. Non si fa luogo al rimborso per gli importi, comprensivi di interessi e sanzioni amministrative, non superiori a euro 10; gli importi superiori sono rimborsati per l'intero ammontare.
Testo vigente dal 12 agosto 2025, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva