Art. 120
[1]Versamento dell'imposta (articolo 37 decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346)
[2]1. Il contribuente esegue il pagamento dell'imposta sulle successioni autoliquidata ai sensi dell'articolo 118, comma 1, entro novanta giorni dal termine di presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 116. Il pagamento dell'imposta principale liquidata dall'ufficio in sede di controllo dell'autoliquidazione con gli interessi e quello dell'imposta complementare con gli interessi di cui agli ((articoli 309 e 310 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento)) e' eseguito entro sessanta giorni da quello in cui e' stato notificato l'avviso di liquidazione. 2. Dalla data di scadenza dei termini di cui al comma 1 decorrono gli interessi di mora. 3. Non devono essere pagate le somme di importo, comprensivo di interessi e sanzioni amministrative, non superiore a euro 10. 4. Il pagamento delle somme dovute in autoliquidazione e' effettuato secondo le modalita' stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.
Testo vigente dal 7 agosto 2026, tuttora in vigore · versione 8 su Normattiva