Art. 127
[1]Disposizioni testamentarie condizionali (articolo 44 decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346)
[2]1. L'imposta, se l'istituzione di erede e' sottoposta a condizione risolutiva, si applica con l'aliquota e la franchigia proprie dell'erede istituito e, nel caso di avveramento della condizione, con ((l'aliquota e la franchigia)) proprie dell'erede subentrante. 2. L'imposta, se l'istituzione di erede e' sottoposta a condizione sospensiva, si applica con l'aliquota e la franchigia proprie di quello degli eventuali successibili, compreso l'erede istituito ed esclusi lo Stato e gli enti di cui all'articolo 89, che e' soggetto all'imposta minore, salva l'applicazione della maggiore imposta se l'eredita' viene devoluta a persona diversa per effetto dell'avveramento o del mancato avveramento della condizione. 3. L'imposta, nei casi di legato sottoposto a condizione sospensiva, si applica come se il legato non fosse stato disposto e, nel caso di avveramento della condizione, si applica nei confronti del legatario; se il legato e' sottoposto a condizione risolutiva, l'imposta si applica nei confronti del legatario e, nel caso di avveramento della condizione, si applica nei confronti dell'erede. 4. Le disposizioni testamentarie a favore di nascituri si considerano sottoposte a condizione sospensiva.
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