Art. 129
[1]Presunzione di legato (articolo 46 decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346)
[2]1. Il riconoscimento, contenuto nel testamento, che determinati beni intestati al defunto o da lui posseduti o che si presumono compresi nell'attivo ereditario appartengono a un terzo e' considerato legato a favore di questo, se non e' dimostrato che alla data dell'apertura della successione i beni gia' gli appartenevano. 2. Il riconoscimento di debito contenuto nel testamento e' considerato legato, se l'esistenza del debito non e' dimostrata nei modi indicati nell'articolo 108. 3. L'onere a carico dell'erede o del legatario, che ha per oggetto prestazioni a soggetti terzi determinati individualmente, e' considerato legato a favore del beneficiario.
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