Art. 143

[1]Definizione di foglio, di pagina e di copia (articolo 5 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642)

[2]1. Agli effetti del presente titolo e della tariffa, di cui all'allegato 3 al presente testo unico, nonche' della tabella di cui al medesimo allegato 3:

  • a)il foglio si intende composto da quattro facciate, la pagina da una facciata;
  • b)per copia si intende la riproduzione, parziale o totale, di atti, documenti e registri dichiarata conforme all'originale da colui che l'ha rilasciata. 2. Per i tabulati meccanografici l'imposta e' dovuta per ogni 100 linee o frazione di 100 linee effettivamente utilizzate. 3. Per le riproduzioni con mezzi meccanici, fotografici, chimici e simili il foglio si intende composto da quattro facciate sempreche' queste siano unite o rilegate tra loro in modo da costituire un unico atto recante nell'ultima facciata la dichiarazione di conformita' all'originale.

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