Art. 166

[1]Disposizioni transitorie (articolo 40 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642)

[2]1. Salvo quanto disposto nella tariffa e nella tabella di cui all'allegato 3 al presente testo unico, le esenzioni e le agevolazioni nonche' i regimi sostitutivi in materia di bollo, previsti dalle leggi in vigore alla data del 31 dicembre 1972, si applicano fino al termine che sara' stabilito con le disposizioni da emanare ai sensi dell'articolo 9, primo comma, numero 6, o dell'articolo 15, sesto comma, della legge 9 ottobre 1971, n. 825.

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