Art. 150
[1]Pagamento in modo virtuale (articoli 15 e 25, comma 3-bis, decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642)
[2]1. Per determinate categorie di atti e documenti, da stabilire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, l'ufficio dell'Agenzia delle entrate nel cui ambito il contribuente ha il domicilio fiscale puo', su richiesta degli interessati, consentire che il pagamento dell'imposta anziche' in modo ordinario avvenga in modo virtuale. 2. Gli atti e documenti, per i quali sia stata rilasciata l'autorizzazione di cui al comma 1, devono recare la dicitura chiaramente leggibile indicante il modo di pagamento dell'imposta e gli estremi della relativa autorizzazione. 3. Ai fini dell'autorizzazione di cui al comma 2, l'interessato deve presentare apposita domanda corredata da una dichiarazione da lui sottoscritta contenente l'indicazione del numero presuntivo degli atti e documenti che potranno essere emessi e ricevuti durante l'anno. 4. L'ufficio dell'Agenzia delle entrate competente per territorio, procede, sulla base della predetta dichiarazione, alla liquidazione provvisoria dell'imposta dovuta per il periodo compreso tra la data di decorrenza dell'autorizzazione e il 31 dicembre, ripartendone l'ammontare in tante rate uguali quanti sono i bimestri compresi nel detto periodo con scadenza alla fine di ciascun bimestre solare. 5. Entro il successivo mese di gennaio, il contribuente deve presentare all'ufficio dell'Agenzia delle entrate una dichiarazione contenente l'indicazione del numero degli atti e documenti emessi nell'anno precedente distinti per voce di tariffa e degli altri elementi utili per la liquidazione dell'imposta, nonche' degli assegni bancari estinti nel suddetto periodo. La dichiarazione e' redatta, a pena di nullita', su modello conforme a quello approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. 6. L'ufficio dell'Agenzia delle entrate, previ gli opportuni riscontri, procede alla liquidazione definitiva dell'imposta dovuta per l'anno precedente imputando la differenza a debito o a credito della rata bimestrale scadente a febbraio o, occorrendo, in quella successiva. 7. Tale liquidazione, ragguagliata e corretta dall'ufficio in relazione a eventuali modifiche della disciplina o della misura dell'imposta, viene assunta come base provvisoria per la liquidazione dell'imposta per l'anno in corso. Se le modifiche intervengono nel corso dell'anno, a liquidazione provvisoria gia' eseguita, l'ufficio effettua la riliquidazione provvisoria delle rimanenti rate con avviso da notificare al contribuente entro il mese successivo a quello di entrata in vigore del provvedimento che dispone le modifiche. La maggiore imposta relativa alla prima rata oggetto della riliquidazione e' pagata unitamente all'imposta relativa alla rata successiva. Non si tiene conto, ai fini della riliquidazione in corso d'anno, delle modifiche intervenute nel corso dell'ultimo bimestre. Se le modifiche comportano l'applicazione di una imposta di ammontare inferiore rispetto a quella provvisoriamente liquidata, la riliquidazione e' effettuata dall'ufficio, su istanza del contribuente, entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza. 8. L'autorizzazione di cui ai commi da 1 a 7 si intende concessa a tempo indeterminato e puo' essere revocata con atto da notificarsi all'interessato. 9. L'interessato che intenda rinunziare all'autorizzazione deve darne comunicazione scritta all'ufficio dell'Agenzia delle entrate competente presentando contemporaneamente la dichiarazione di cui al comma 5 per il periodo compreso dal 1° gennaio al giorno da cui ha effetto la rinunzia. 10. Il pagamento dell'imposta risultante dalla liquidazione definitiva dovra' essere effettuato nei venti giorni successivi alla notificazione della liquidazione. 11. Salva l'applicazione delle sanzioni e ferma restando l'applicazione dell' del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, la dichiarazione dell'imposta di bollo puo' essere integrata per correggere errori od omissioni, compresi quelli che abbiano determinato l'indicazione di un maggiore o di un minore imponibile o, comunque, di un maggiore o di un minore debito d'imposta ovvero di un maggiore o di un minore credito, mediante successiva dichiarazione da presentare utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione, nei modi e nei termini stabiliti dal presente articolo e comunque non oltre i termini di decadenza dal potere di accertamento di cui ((all'articolo 316, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento)).
Testo vigente dal 7 agosto 2026, tuttora in vigore · versione 8 su Normattiva