Art. 16
[1]Richiesta di registrazione dei contratti verbali e delle operazioni di societa' ed enti esteri (articolo 12 decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131)
[2]1. La registrazione dei contratti verbali che vi sono soggetti in termine fisso deve essere richiesta, tranne che per le cessioni, risoluzioni e proroghe dei contratti di locazione di cui all'articolo 21, presentando all'ufficio una denuncia in doppio originale redatta su modelli forniti dall'ufficio stesso. La denuncia deve essere sottoscritta da almeno una delle parti contraenti e deve indicare le generalita' e il domicilio di queste, il luogo e la data di stipulazione, l'oggetto, il corrispettivo pattuito e la durata del contratto. 2. Per le operazioni di cui all'articolo 4, quando non risultino da atto scritto, la denuncia deve essere firmata dal rappresentante della societa' o ente estero ovvero da uno dei soggetti che rispondono delle obbligazioni della societa' o ente. 3. Ai fini del presente testo unico la denuncia assume qualita' di atto.
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