Art. 162
Regolarizzazione degli atti emessi in violazione delle norme del presente testo unico (articolo 31 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642) 1. Gli atti e i documenti soggetti a bollo, per i quali l'imposta dovuta non sia stata assolta o sia stata assolta in misura insufficiente, debbono essere sempre regolarizzati mediante il pagamento dell'imposta non corrisposta o del supplemento di essa nella misura vigente al momento dell'accertamento della violazione. 2. La regolarizzazione e' eseguita esclusivamente dagli uffici dell'Agenzia delle entrate mediante annotazione sull'atto o documento della sanzione amministrativa versata. 3. Nell'ipotesi prevista dall'articolo 156 la regolarizzazione avviene sull'originale o sulla copia inviata all'ufficio dell'Agenzia delle entrate.
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