Art. 163
[1]Irreperibilita' dei contrassegni (articolo 32 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642)
[2]1. E' ammesso corrispondere l'imposta mediante versamento su conto corrente postale intestato all'Agenzia delle entrate quando vi e' impossibilita' oggettiva di procurarsi i contrassegni rilasciati dagli intermediari convenzionati con l'Agenzia delle entrate e tale circostanza sia fatta risultare nel contesto dell'atto. La ricevuta comprovante il pagamento deve contenere la causale del pagamento stesso ed essere allegata all'atto o documento cui si riferisce. 2. Per le cambiali e per gli altri titoli di credito, per i quali e' prevista la corresponsione delle imposte stabilite per le cambiali, l'imposta deve essere assolta esclusivamente mediante apposizione dei contrassegni rilasciati dagli intermediari convenzionati con l'Agenzia delle entrate. 3. E' altresi' consentita la redazione degli atti e documenti senza o con parziale pagamento dell'imposta purche' gli stessi siano presentati all'ufficio dell'Agenzia delle entrate per la regolarizzazione entro cinque giorni dalla cessata impossibilita' di cui al comma 1 e della quale dovra' essere fatta menzione nel contesto dell'atto. 4. Il pagamento dell'imposta a norma dei commi da 1 a 3 non comporta applicazione di sanzione amministrativa.
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