Art. 9
[1]Ufficio competente (articolo 9 decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131)
[2]1. Competente a registrare gli atti pubblici, le scritture private autenticate e gli atti degli organi giurisdizionali e' l'ufficio dell'Agenzia delle entrate nella cui circoscrizione risiede il pubblico ufficiale obbligato a richiedere la registrazione a norma dell'articolo 10, comma 1, lettere b) o c). 2. La registrazione di tutti gli altri atti puo' essere eseguita da qualsiasi ufficio dell'Agenzia delle entrate.
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