Art. 171

[1]Imprenditoria giovanile (articolo 14, commi 1 e 2, legge 15 dicembre 1998, n. 441)

[2]1. Al fine di favorire la continuita' dell'impresa agricola, anche se condotta in forma di societa' di persone, gli atti relativi ai beni costituenti l'azienda, ivi compresi i fabbricati, le pertinenze, le scorte vive e morte e quant'altro strumentale all'attivita' aziendale oggetto di successione o di donazione tra ascendenti e discendenti entro il terzo grado sono esenti dall'imposta sulle successioni e donazioni, dalle imposte catastali, di bollo e soggetti alle sole imposte ipotecarie in misura fissa qualora i soggetti interessati siano:

  • a)coltivatori diretti ovvero imprenditori agricoli a titolo principale, che non hanno ancora compiuto i quaranta anni, iscritti alle relative gestioni previdenziali, o a condizione che si iscrivano entro tre anni dal trasferimento;
  • b)giovani che non hanno ancora compiuto i quaranta anni a condizione che acquisiscano la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo a titolo principale entro ventiquattro mesi dal trasferimento, iscrivendosi alle relative gestioni previdenziali entro i successivi due anni. 2. Le agevolazioni di cui al comma 1 sono concesse a condizione che i soggetti di cui al medesimo comma 1 si obblighino a coltivare o condurre direttamente i fondi rustici per almeno sei anni.

Testo vigente dal 12 agosto 2025, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-08-01;123~art171 · fonte su Normattiva