Art. 44
[1]rurali (articolo 42 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; articolo 9, commi 3, 3-bis e 6, decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133)
[2]1. Non si considerano produttive di reddito di fabbricati le costruzioni o porzioni di costruzioni rurali, e relative pertinenze, appartenenti al possessore o all'affittuario dei terreni cui servono e destinate:
- a)alla abitazione delle persone addette alla coltivazione della terra, alla custodia dei fondi, del bestiame e degli edifici rurali e alla vigilanza dei lavoratori agricoli, nonche' dei familiari conviventi a loro carico, sempre che le caratteristiche dell'immobile siano rispondenti alle esigenze delle attivita' esercitate;
- b)al ricovero degli animali di cui all'articolo 34, comma 2, lettera b) e di quelli occorrenti per la coltivazione;
- c)alla custodia delle macchine, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione;
- d)alla protezione delle piante, alla conservazione dei prodotti agricoli e alle attivita' di manipolazione e trasformazione di cui all'articolo 34, comma 2, lettera c). 2. Ai fini del riconoscimento della ruralita' degli immobili agli effetti fiscali, i fabbricati o porzioni di fabbricati destinati a edilizia abitativa devono soddisfare le seguenti condizioni:
- a)il fabbricato deve essere utilizzato quale abitazione:
- 1)dal soggetto titolare del diritto di proprieta' o di altro diritto reale sul terreno per esigenze connesse all'attivita' agricola svolta;
- 2)dall'affittuario del terreno stesso o dal soggetto che con altro titolo idoneo conduce il terreno a cui l'immobile e' asservito;
- 3)dai familiari conviventi a carico dei soggetti di cui ai numeri 1) e 2) risultanti dalle certificazioni anagrafiche; da coadiuvanti iscritti come tali a fini previdenziali;
- 4)
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