Art. 192

Atti di riorganizzazione tra enti appartenenti alla medesima struttura organizzativa politica, sindacale, di categoria, religiosa, assistenziale o culturale (articolo 1, comma 737, legge 27 dicembre 2013, n. 147) 1. Agli atti aventi a oggetto trasferimenti gratuiti di beni di qualsiasi natura, effettuati nell'ambito di operazioni di riorganizzazione tra enti appartenenti per legge, regolamento o statuto alla medesima struttura organizzativa politica, sindacale, di categoria, religiosa, assistenziale o culturale, si applicano, se dovute, le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro ciascuna. La disposizione del primo periodo si applica agli atti pubblici formati e alle scritture private autenticate a decorrere dal 1º gennaio 2014, nonche' alle scritture private non autenticate presentate per la registrazione dalla medesima data.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-08-01;123~art192 · fonte su Normattiva