Art. 195

[1]Atti relativi allo scioglimento del matrimonio (articolo 19 legge 6 marzo 1987, n. 74)

[2]1. Tutti gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e al procedimento di separazione personale dei coniugi, nonche' ai procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti a ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni di cui agli articoli 5 e 6 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, sono esenti dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa.

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Spiegazione

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-08-01;123~art195 · fonte su Normattiva