Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Interpretazione della norma censurata - Interpretazione secundum constitutionem - Motivata esclusione da parte dei rimettenti in ragione del tenore letterale - Verifica della correttezza dell'esegesi da questi presupposta - Attinenza al merito - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità - per omessa sperimentazione di un'interpretazione costituzionalmente orientata - delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 570- bis cod. pen. e degli artt. 2, comma 1, lett. c ), e 7, comma 1, lett. o ), del d.lgs. n. 21 del 2018. I rimettenti chiariscono perché a loro avviso non sia possibile estendere la portata del nuovo art. 570- bis cod. pen. alla violazione degli obblighi di natura economica nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio, ciò su cui si appuntano i motivi di censura, ostando a tale soluzione l'indicazione del solo "coniuge" come soggetto attivo del reato. Per giurisprudenza costante, l'effettivo esperimento del tentativo di una interpretazione costituzionalmente orientata - ancorché risolto dal giudice a quo con esito negativo per l'ostacolo ravvisato nella lettera della disposizione denunciata - consente di superare il vaglio di ammissibilità della questione incidentale sollevata. La correttezza o meno dell'esegesi presupposta dal rimettente - e, più in particolare, la superabilità o non superabilità degli ostacoli addotti a un'interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione impugnata - attiene invece al merito, e cioè alla successiva verifica di fondatezza della questione stessa. ( Precedenti citati: sentenze n. 135 del 2018, n. 255 del 2017, n. 53 del 2017, n. 262 del 2015 e n. 221 del 2015 ).
Riguarda ancheart. 2 d.lgs. 21/2018art. 7 d.lgs. 21/2018
Delegazione legislativa - Decreto legislativo abrogativo di fattispecie criminosa - Sindacabilità per violazione dei limiti di oggetto o dei principi e criteri direttivi della legge delega - Sussistenza, benché l'eventuale accoglimento della questione comporti un effetto estensivo della punibilità - Conformità di tale risultato al principio di legalità in materia penale, volto a salvaguardare le scelte del Parlamento in ordine ai fatti da sottoporre a pena e delle sanzioni ad essi applicabili.
Il principio della riserva di legge in materia penale sancito dall'art. 25, secondo comma, Cost. non osta all'ammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale sollevate, in riferimento all'art. 76 Cost., per violazione dei limiti o dei principi e criteri direttivi della legge delega, ancorché l'eventuale accoglimento di esse - con la conseguente caducazione delle disposizioni delegate oggetto di censura - abbia un effetto in malam partem estensivo della punibilità. (Nella specie, sono state ritenute ammissibili le questioni di costituzionalità degli artt. 570- bis cod. pen., 2, comma 1, lett. c , e 7, comma 1, lett. o , del d.lgs. n. 21 del 2018, censurati in quanto - in contrasto con il criterio direttivo posto dall'art. 1, comma 85, lett. q, della legge delega n. 103 del 2017 - avrebbero operato una parziale abolitio criminis, modificando le scelte di penalizzazione compiute dal Parlamento). Il principio di legalità in materia penale (art. 25, secondo comma, Cost.) rimette al legislatore, nella figura del soggetto-Parlamento, la scelta dei fatti da sottoporre a pena e delle sanzioni da applicare, di talché tale principio è violato qualora quella scelta sia invece effettuata dal Governo in assenza o fuori dai limiti di una valida delega legislativa. L'abrogazione della fattispecie criminosa mediante un decreto legislativo, adottato in carenza o in eccesso di delega, si pone dunque in contrasto con l'art. 25, secondo comma, Cost., che demanda in via esclusiva al Parlamento, in quanto rappresentativo dell'intera collettività nazionale, la scelta dei fatti da sottoporre a pena e delle sanzioni loro applicabili, precludendo al Governo scelte di politica criminale autonome o contrastanti con quelle del legislatore delegante. Se si escludesse il sindacato costituzionale sugli atti legislativi adottati dal Governo anche nel caso di violazione dell'art. 76 Cost., si consentirebbe allo stesso di incidere, modificandole, sulle valutazioni del Parlamento relative al trattamento penale di alcuni fatti. ( Precedente citato: sentenza n. 5 del 2014 ).
Riguarda ancheart. 2 d.lgs. 21/2018art. 7 d.lgs. 21/2018
Reati e pene - Omesso versamento dell'assegno per il mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio - Asserita abolitio criminis, introdotta con decreto legislativo - Denunciata violazione del principio della riserva di legge in materia penale, contrasto con la legge di delega e disparità di trattamento tra figli legittimi e nati fuori dal matrimonio - Insussistenza, sulla base dell'interpretazione giurisprudenziale di legittimità - Non fondatezza delle questioni, nei sensi di cui in motivazione.
Sono dichiarate non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tribunale di Nocera Inferiore, dalla Corte di appello di Milano, dalla Corte di appello di Trento e dal Tribunale di Civitavecchia in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, 30 e 76 Cost. - dell'art. 570- bis cod. pen., e degli artt. 2, comma 1, lett. c ), e 7, comma 1, lett. o ), del d.lgs. n. 21 del 2018, nella parte in cui complessivamente non prevedono - a seguito dell'abrogazione dell'art. 3 della legge n. 54 del 2006 - che la nuova fattispecie di violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio si applichi anche nei confronti di colui che non adempia alle prestazioni di natura economica stabilite in favore dei figli (minorenni, ovvero maggiorenni ma non ancora autosufficienti) nati fuori dal matrimonio. La soluzione interpretativa della giurisprudenza di legittimità, sopravvenuta alle ordinanze di rimessione e ormai stabilizzatasi - l'unica armonizzabile con il sistema normativo, univocamente orientato alla piena equiparazione tra la posizione dei figli legittimi e nati fuori dal matrimonio, che trova conforto anche nell'art. 8 del d.lgs. n. 21 del 2018 - esclude la denunciata abolitio criminis , stante la perdurante vigenza dell'art. 4, comma 2, della legge n. 54 del 2006 e del rinvio "dinamico" in esso contenuto, da intendersi oggi riferito al nuovo art. 570- bis cod. pen., nel quale il previgente art. 3 è stato integralmente trasfuso e che abbraccia così - oltre al fatto compiuto dal «coniuge» - anche quello compiuto dal genitore nei confronti del figlio nato fuori dal matrimonio.
Riguarda ancheart. 2 d.lgs. 21/2018art. 7 d.lgs. 21/2018
Reati e pene - Violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio - Estensione, riconosciuta dal diritto vivente, all'omesso versamento dell'assegno per il mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio - Auspicata novella, ai fini di una più immediata riconoscibilità del precetto penale - Invito al legislatore.
Stante la necessità di ricostruire il contenuto dell'art. 570- bis cod. pen. alla luce del combinato disposto di due ulteriori disposizioni situate al di fuori del codice penale (artt. 4, comma 2, della legge n. 54 del 2006 e 8 del d.lgs. n. 21 del 2018), è auspicabile che il legislatore intervenga direttamente sul testo dell'art. 570- bis cod. pen., per esplicitarne l'applicabilità - già oggi riconosciuta dal diritto vivente - anche alla condotta omissiva del genitore che non adempia i propri obblighi economici nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio, in omaggio all'obiettivo - rilevante ex art. 25, secondo comma, Cost. - di una più immediata riconoscibilità del precetto penale da parte dei suoi destinatari.