Art. 196
Donazioni di beni immobili in favore di aziende ospedaliere (articolo 5, comma 4, decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502) 1. Gli atti di donazione a favore delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere che abbiano a oggetto beni immobili con specifica destinazione a finalita' rientranti nell'ambito del servizio sanitario nazionale, sono esenti dal pagamento delle imposte di donazione, ipotecarie e catastali.
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