Art. 19
[1]Registrazione d'ufficio (articolo 15 decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131)
[2]1. In mancanza di richiesta da parte dei soggetti indicati all'articolo 10, comma 1, lettere a), b) e c), la registrazione e' eseguita d'ufficio, previa riscossione dell'imposta dovuta:
- a)per gli atti pubblici e per le scritture private conservati presso il pubblico ufficiale che li ha redatti o le ha autenticate nonche' per gli atti degli organi giurisdizionali conservati presso le cancellerie giudiziarie; qualora non si rinvengano gli atti iscritti nei relativi repertori, la registrazione e' eseguita sulla base degli elementi dagli stessi desumibili;
- b)per le scritture private non autenticate soggette a registrazione in termine fisso quando siano depositate presso pubblici uffici o quando l'amministrazione finanziaria ne sia venuta legittimamente in possesso in base a una legge che autorizzi il sequestro o ne abbia avuta visione nel corso di accessi, ispezioni o verifiche eseguiti ai fini di altri tributi;
- c)per i contratti verbali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) e per le operazioni di cui all'articolo 4 quando, in difetto di prova diretta, risultino da presunzioni gravi, precise e concordanti;
- d)per i contratti verbali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b) quando, in difetto di prova diretta, la loro esistenza risulti, continuando nello stesso locale o in parte di esso la stessa attivita' commerciale, da cambiamenti nella ditta, nell'insegna o nella titolarita' dell'esercizio ovvero da altre presunzioni gravi, precise e concordanti;
- e)per gli atti soggetti a registrazione in termine fisso rispetto ai quali e' intervenuta la decadenza di cui ((all'articolo 303, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento)), e per gli atti soggetti a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'articolo 6, quando siano depositati a norma di tale ultimo articolo. 2. Nelle ipotesi previste dal comma 1, lettere c) e d) e' ammessa la prova contraria, a esclusione di quella testimoniale.
Testo vigente dal 7 agosto 2026, tuttora in vigore · versione 8 su Normattiva