Art. 55
[1]Riscossione dell'imposta in sede di registrazione (articolo 54 decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131)
[2]1. All'atto della richiesta di registrazione il richiedente paga l'imposta autoliquidata a norma dell'articolo 20, comma 1. 2. I funzionari indicati all'articolo 10, comma 1, lettera c), sono tenuti al pagamento dell'imposta limitatamente ai decreti di trasferimento emanati nei procedimenti esecutivi e agli atti da essi ricevuti. 3. Per gli altri atti degli organi giurisdizionali il pagamento dell'imposta deve essere effettuato, entro il termine di cui al comma 5, dalle parti in causa o dai soggetti nel cui interesse e' richiesta la registrazione. 4. In mancanza del pagamento o del deposito l'ufficio procede, a norma dell'articolo 19, comma 1, lettere a) e b), alla registrazione d'ufficio. 5. Quando la registrazione deve essere eseguita d'ufficio a norma dell'articolo 19, l'ufficio dell'Agenzia delle entrate notifica apposito avviso di liquidazione al soggetto o a uno dei soggetti obbligati al pagamento dell'imposta, con invito a effettuare entro il termine di sessanta giorni il pagamento dell'imposta e, se dallo stesso dovuta, della sanzione irrogata per omessa richiesta di registrazione. Nell'avviso devono essere indicati gli estremi dell'atto da registrare o il fatto da denunciare e la somma da pagare.
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