Art. 24
[1]Interpretazione degli atti (articolo 20 decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131)
[2]1. L'imposta e' applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici dell'atto presentato alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente, sulla base degli elementi desumibili dall'atto medesimo, prescindendo da quelli extratestuali e dagli atti a esso collegati, salvo quanto disposto dagli articoli successivi.
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