Art. 49
[1]Concessioni e atti con amministrazioni dello Stato (articolo 45 decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131)
[2]1. Per gli atti concernenti le concessioni di cui all'articolo 5 della parte I della tariffa di cui all'allegato 1 al presente testo unico, nonche' per gli atti portanti trasferimento di beni immobili o diritti reali immobiliari da o ad amministrazioni dello Stato, compresi gli organi dotati di personalita' giuridica, con valore determinato dall'ufficio dell'Agenzia delle entrate in base a disposizioni di legge, la base imponibile e' costituita rispettivamente dall'ammontare del canone ovvero da quello del corrispettivo pattuito.
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