Art. 54
[1]Atti ed operazioni concernenti societa', enti, consorzi, associazioni ed altre organizzazioni commerciali o agricole (articolo 50 decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131)
[2]1. Per gli atti costitutivi e per gli aumenti di capitale o di patrimonio di societa' o di enti, diversi dalle societa', compresi i consorzi, le associazioni e le altre organizzazioni di persone o di beni con o senza personalita' giuridica aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita' commerciali o agricole, con conferimento di immobili o diritti reali immobiliari, la base imponibile e' costituita dal valore dei beni o diritti conferiti al netto delle passivita' e degli oneri accollati alle societa', enti, consorzi, associazioni e altre organizzazioni commerciali o agricole, nonche' delle spese e degli oneri inerenti alla costituzione o all'esecuzione dell'aumento calcolati forfetariamente nella misura del 2 per cento del valore dichiarato fino a euro 103.291,38 e dell'1 per cento per la parte eccedente, e in ogni caso in misura non superiore a euro 516.546,90.
Testo vigente dal 12 agosto 2025, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva