Art. 50

[1]Rendite e pensioni (articolo 46 decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 ((...)))

[2]1. Per la costituzione di rendite la base imponibile e' costituita dalla somma pagata o dal valore dei beni ceduti dal beneficiario ovvero, se maggiore, dal valore della rendita; per la costituzione di pensioni la base imponibile e' costituita dal valore della pensione. 2. Il valore della rendita o pensione e' costituito:

  • a)da quaranta volte l'annualita' se si tratta di rendita perpetua o a tempo indeterminato;
  • b)dal valore attuale dell'annualita', calcolato al saggio legale di interesse, se si tratta di rendita o pensione a tempo determinato;
  • c)dall'ammontare che si ottiene moltiplicando l'annualita' per il coefficiente indicato nel prospetto di cui all'allegato 4 al presente testo unico, applicabile in relazione all'eta' della persona alla cui morte deve cessare, se si tratta di rendita o pensione vitalizia. 3. Il valore della rendita o pensione costituita congiuntamente a favore di piu' persone, che debba cessare con la morte di una qualsiasi di esse, e' determinato a norma del comma 2, lettera c), tenendo conto dell'eta' del meno giovane dei beneficiari. Se la rendita o pensione e' costituita congiuntamente a favore di piu' persone con diritto di accrescimento tra loro, il valore e' determinato tenendo conto dell'eta' del piu' giovane dei beneficiari. 4. La rendita o pensione a tempo determinato, con clausola di cessazione per effetto della morte del beneficiario prima della scadenza, e' valutata nei modi previsti dal comma 2, lettera b), ma il suo valore non puo' superare quello determinato nei modi previsti dal comma 2, lettera c) con riferimento alla durata massima della rendita o pensione. 5. Le disposizioni dei commi 3 e 4 si applicano con riferimento alla persona alla cui morte deve cessare la corresponsione della rendita o della pensione se tale persona e' diversa dal beneficiario. 6. Il prospetto dei coefficienti, di cui all'allegato 4 al presente testo unico, e il valore del multiplo dell'annualita' indicato al comma 2, lettera a), sono variati in ragione della modificazione della misura del saggio legale degli interessi, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale non oltre il 31 dicembre dell'anno in cui detta modifica e' intervenuta. Le variazioni di cui al primo periodo si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate e a quelle non autenticate presentate per la registrazione a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui e' pubblicato il decreto di variazione. 7. Ai fini della determinazione dei valori di cui ai commi 2 e 6, non puo' essere assunto un saggio legale d'interesse inferiore al 2,5 per cento. 8. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 5 AGOSTO 2026, N. 141)).

Testo vigente dal 7 agosto 2026, tuttora in vigore · versione 8 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-08-01;123~art50 · fonte su Normattiva