Art. 53

[1]Crediti (articolo 49 decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131)

[2]1. Per i crediti la base imponibile e' costituita dal loro importo, senza tener conto degli interessi non ancora maturati. Per i crediti infruttiferi che scadono almeno dopo un anno dalla data dell'atto con il quale sono stati costituiti o ceduti, la base imponibile e' costituita dal loro valore attuale calcolato al saggio legale di interesse.

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