Art. 56

Riscossione dell'imposta successivamente alla registrazione (articolo 55 decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131) 1. Il pagamento dell'imposta complementare, dovuta in base all'accertamento del valore imponibile, deve essere eseguito entro sessanta giorni da quello in cui e' avvenuta la notifica della relativa liquidazione. 2. Il pagamento delle imposte suppletive deve essere eseguito entro sessanta giorni da quello in cui e' avvenuta la notifica della relativa liquidazione. 3. Il pagamento delle imposte e delle sanzioni amministrative eseguito successivamente alla registrazione deve risultare da apposita quietanza indicante gli estremi di registrazione dell'atto e le generalita' del soggetto che ha eseguito il pagamento. 4. Per gli interessi di mora si applicano le disposizioni di cui alla parte I, titolo I, capo IV del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33.

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